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Blog di Resistenza Ambientale

DISCARICHE DELL’EMERGENZA E RIFIUTI PERICOLOSI

Posted by ambienti su giugno 13, 2008

di Massimiliano Trematerra
membro del comitato tecnico-giuridico dell’ Osservatorio sulla legalità ^

Analizzando l’art. 9 2 comma d.l. 90/08 ^ si nota che vi sono quattro tipologie di rifiuto conferibili alle nove discariche campane individuate col medesimo decreto, che sono contrassegnati con un asterisco. Secondo la classificazione del decreto Ronchi sono pericolosi i rifiuti non domestici identificati da un asterisco (*) nel catalogo CER.
Il catalogo europeo dei rifiuti (CER) conosce invero una duplice tipologia di codici: codici speculari, quelli che individuano un rifiuto che contiene sostanze pericolose, che è altresì individuato con altro codice similare senza asterisco (nell’ipotesi che non contenga sostanze pericolose) e che deve quindi essere oggetto di una determinazione analitica; codici non speculari, che individuano un rifiuto che di per sé è pericoloso se connotato dall’asterisco (per cui non occorre alcuna analisi di pericolosità). Diventa, dunque, importante decodificare le tre tipologie di cui al comma 2 dell’articolo 9 predetto.
Se, infatti, esse sono rifiuti senz’altro pericolosi, deve pretendersi in sede politica una modifica del testo di legge in sede di conversione con stralcio dei relativi codici. Se, viceversa, si tratta di codici speculari si deve pretendere una accurata analisi in entrata per verificare la eventuale pericolosità: va ricordato che queste analisi mirano a verificare che l’infiammabilità, la tossicità, la nocività, la corrosività, la capacità irritante, cancerogena, tossica per il ciclo riproduttivo o mutagena non superi una certa quota percentuale (solitamente sotto lo o,1%).

Solo per inciso, si danno alcune definizioni:
– irritanti sono le sostanze il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
– nocive quelle che possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
– tossiche quelle che possono comportare rischi per la salute gravi, acuti, cronici sino alla morte; corrosive quelle che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di essi un’azione distruttiva;
– mutagene quelle che possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza.
Ma, per avanzare una pretesa di analisi preventive rispetto alla collocazione dei rifiuti campani nelle discariche dell’emergenza, occorre che venga eliminata dal testo dell’art. 18, che autorizza il sottosegretario a derogare ad una serie di norme, la derogabilità dell’art. 6 d. lgs. 36 del 2003. Con questa deroga, il d.l. n. 90/08 autorizza l’allocazione in discarica di rifiuti con codice speculare di cui sopra anche se corrosivi al di sopra della percentuale stabilita per legge, a rischio infettivo, rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, materiali specifici a rischio, rifiuti contaminati da PCB o da diossine e furani in quantità superiori a 10 ppb.
Inoltre, in fase di conversione deve assolutamente essere cancellata la derogabilità dell’art. 11 d.lgs. 36/2003. Questa legge, infatti, regola la procedura di ammissione dei rifiuti in discarica ed è fondamentale, anzitutto, perché obbliga il detentore a denunciare la composizione del rifiuto, la capacità di produrre percolato, il comportamento a lungo termine e presentare la documentazione, comprensiva dei codici.
Quindi, è importante perché dà al gestore della discarica il potere – dovere di :
a) controllare la documentazione, il formulario di identificazione;
b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto;
c) creare una mappatura per i rifiuti pericolosi indicando il settore della discarica ove sarà smaltito il rifiuto pericoloso;
d) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità con frequenza non superiore ad un anno e con obbligo di conservare presso l’impianto opportunamente i campioni prelevati.
Anche l’art. 13 d. lgs. 36 del 2003 non può essere oggetto di deroga, sì come previsto inopportunamente, almeno per quanto attiene al comma 3, norma assolutamente prudenziale che stabilisce che “i rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee”.
Dunque, fatte queste precisazioni, si può venire ad esaminare la tipologia dei rifiuti considerati allocabili dall’art. 9 2° comma d.l. 90/088. Cominciando dai non pericolosi, abbiamo:
19.12.12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico;
19.05.01 – parte di rifiuti e simili non compostata;
19.05.03 – compost fuori specifica;
20.03.01 – rifiuti urbani non differenziati;
19.01.12 – ceneri pesanti e scorie;
19.01.14 – ceneri leggere;
19.02.06 – fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici.
Venendo ai rifiuti pericolosi, abbiamo:
19.01.11 * – ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose;
19.01.13 * – ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose;
19.02.05 * – fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici contenenti sostanze pericolose;
19.12.11 * – altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose.
Se è inevitabile che in una situazione così intricata come quella campana, debbano essere allocati nelle discariche da ultimo individuate anche rifiuti pericolosi, non si capisce invece perché con le deroghe predette il Governo abbia dato carta bianca sulla percentuale di pericolosità e sulle norme di prevenzione. Sarebbe forse troppo costoso analizzare i rifiuti potenzialmente pericolosi ed effettuarne un trattamento di recupero preventivo per ridurre la pericolosità in eccesso?
Al riguardo, si fa osservare che la maggior parte dei rifiuti speciali viene prodotta dalle imprese e che da un punto di vista economico, anche a causa della carenza di materie prime, la migliore soluzione è il recupero immediato della materia (si pensi al riutilizzo dei materiali ferrosi). Va detto, però, che il recupero di materia è limitato solo al 40 – 41% (percentuale stimata per gli anni 1999 – 2001) mentre una percentuale tra il 23 e il 26% viene purtroppo smaltito in discarica. Molto malauguratamente, numerose attività produttive, che sono ubicate al nord, per il tramite della camorra hanno praticato degli sversamenti nel territorio campano. Tuttavia, l’intenzione del Governo di non voler avviare tecnologie di trattamento concorrenti finalizzate al recupero di materia ed energia risulta, altresì, dalla ulteriore deroga disposta dall’art. 18 d.l. 90/08, avente ad oggetto il d.M. 13 marzo 2003 Min. Ambiente, che riguarda i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
Va detto, in definitiva, che il massiccio ricorso allo smaltimento in discarica deriva dal fatto che essa costituisce al momento l’opzione più economica fra quelle disponibili. Con la importante precisazione che nel calcolo dei costi dello smaltimento in discarica non sono generalmente inclusi tutti i costi relativi alla chiusura ed alla bonifica dell’impianto, che sono molto rilevanti.
Proprio a questo scopo, la normativa prevede (art. 14 d. lgs. 36/2003) che i costi di ripristino delle aree interessate per i successivi trenta anni dalla chiusura delle discariche debbano essere coperti con specifiche garanzie finanziarie. Ma, anche in questo caso, forse perché manca chi possa finanziare la bonifica dele nove discariche campane, l’art. 18 d.l. 90/08 stabilisce che sia derogato l’art. 14 d.lgs. 36/03 e priva in questo modo i siti individuati di qualsiasi garanzia finanziaria circa la bonifica dei siti stessi in seguito alla loro utilizzazione.
In conclusione, l’allocazione in discarica di rifiuti pericolosi, vietata dall’ordinamento comunitario e nazionale causerà ingenti danni alla salute dei cittadini che proporranno centinaia di ricorsi al TAR del Lazio, ormai avente giurisdizione esclusiva in materia ai sensi dell’art. 3 d.l. 90/08 (cfr. novità del d.l. 90/08 pubblicato su questo bollettino). Questo potrebbe causare un intasamento dell’attività giudiziaria del medesimo tribunale.
Del resto gli stessi organi di giustizia dell’Unione Europea costituiscono astrattamente sede ove proporre in via diretta ricorsi per la tutela del fondamentale diritto alla salute, attesa la violazione diretta di norme comunitarie (è noto che le deroghe dei legislatori nazionali non sono idonee a vanificare la efficacia delle norme cogenti del diritto comunitario che gli organi giurisdizionali comunitari sono comunque tenuti ad applicare).
Quest’ultimo dato è significativo del danno che l’erario potrà subire da una politica legislativa e conseguente azione amministrativa molto discutibile.

2 Risposte to “DISCARICHE DELL’EMERGENZA E RIFIUTI PERICOLOSI”

  1. Linus said

    Ragazzi, così non va bene…
    Me lo spiegate come se avessi 6 anni?

  2. ambienti said

    Detto col massimo della sintesi e della semplicità: il decreto legge 90 con i suoi annessi sembra fatto apposta per far confluire verso la Campania rifiuti da tutta Italia, compresi quelli pericolosi. Per trasformare definitivamente questa regione in una pattumiera tossica. A che servono tanti inceneritori se dobbiamo davvero fare la differenziata? A che servono 10 discariche in cui sarà consentito sversare anche rifiuti pericolosi che altrove, in Italia e in Europa, non si possono mettere in normali discariche? Come le ceneri dell’inceneritore di Brescia che fino a poco fa erano costretti a mandare nelle vecchie miniere tedesche, a caro prezzo.
    Molti punti del decreto non c’entrano niente col togliere dalle strade i normali rifiuti domestici. Invece forzano o dissolvono le norme esistenti per creare una situazione di completa anarchia a esclusivo vantaggio di chi ci avvelenerà facendo affari e senza neanche più dover temere la legge.
    Il problema dei rifiuti è complicato. Purtroppo su questo fanno affidamento alcuni politici per confondere le acque e non far capire quello che stanno combinando.
    A volte inseriamo articoli più “tecnici” perché dalla nostra parte ci sono anche tecnici e giuristi che sono in grado di capire i “trucchi” e sono interessati a dibattere su argomentazioni specifiche che poi si potranno usare nelle opportune sedi, per azioni giudiziarie e ricorsi. Senza questo cercherebbero sempre di farci passare per quelli che dicono irragionevoli NO da ignoranti e da “estremisti”. Ma noi in realtà siamo moderati, anche se ora spesso arrabbiati. Vorremo solo tutelare la democrazia, i nostri dritti di cittadini, la nostra salute. Gli estremisti sono i politici che approvano leggi volte contro i principi della democrazia, della Costituzione, della tutela della salute pubblica. Questo non si può dimostrarlo che contestando punto per punto, con argomenti anche “tecnici”, le loro decisioni.

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