IL SINDACO
Considerato che la presenza di ingenti cumuli di rifiuti nelle strade cittadine e la mancata individuazione, sino ad oggi, da parte del commissariato straordinario di Governo per l’Emergenza dei Rifiuti, di soluzioni idonee a garantire il regolare “ciclo dei rifiuti” (in primis, la raccolta di immondizia) hanno reso particolarmente gravi e allarmanti le condizioni igienico-sanitarie del territorio della città di Caserta.
Considerato che i cumuli di rifiuti, a causa dei roghi continuamente appiccati negli ultimi giorni, stanno determinando lo sprigionamento di diossina. La presenza dei rifiuti in strada, inoltre, tenuto conto delle piogge tipiche del periodo invernale, costituisce un rischio sempre più concreto di produzione di percolato nelle strade cittadine. Miasmi insopportabili si diffondo in tutte le zone della città e perfino la circolazione pedonale e veicolare risulta impedita o fortemente compromessa dalla presenza di una mole impressionante di rifiuti abbandonati in strada. Dette drammatiche circostanze concretano pericolo di gravissimo danno per la salute pubblica dei cittadini e per l’ambiente.
Considerato che, a causa di tali fatti, il Comune di Caserta, come sollecitato dall’ASL UOPC – Distretto sanitario n° 25 in data 19.12.07 con provvedimento del 3 gennaio 2008, ha disposto la chiusura dei mercati comunali di Rione Vanvitelli e piazzetta Po.
Considerato che solo grazie alla speciale rimozione di 250 tonnellate di rifiuti davanti alle scuole, effettuata dall’esercito e dalla ditta attuale gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si è riusciti, dopo la temporanea chiusura delle scuole disposta con ordinanza sindacale recante prot. n. 1204 del 5 gennaio 2008 su indicazione della Asl Caserta 1, a garantirne la riapertura, ci si augura definitivamente. Anche su questo versante, comunque, in assenza di provvedimenti drastici e radicali, le prospettive non sono incoraggianti, e numerose sono le segnalazioni sui rischi epidemiologici connessi alla situazione in atto, che configura danno all’ambiente e alla salute dei cittadini.
Considerato che la situazione emergenziale creatasi nei giorni scorsi è ancora drammaticamente in atto e – nonostante gli annunci, da parte del Governo, di misure eccezionali e la nomina, che dovrebbe avvenire in giornata, di un nuovo commissario dotato di poteri straordinari – non accenna a trovare soluzione.
Considerato che il perdurare di tale stato di fatto, fortemente pericoloso e dannoso per la salute pubblica dei cittadini e per l’ambiente, rende necessario esercitare i poteri contingibili e urgenti di cui agli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000.
Rilevato che i Comuni, in materia di ciclo dei rifiuti, sono privi di poteri nell’attuale contesto emergenziale e che i sindaci non possono adottare misure contingibili e urgenti strumentali a garantire il ciclo di rifiuti, poiché i poteri, in materia, spettano al commissario per l’emergenza rifiuti (ex plurimis: art. 3, comma 2, d.l. n. 263 del 2006, conv. con legge n. 290 del 2006, come modificato dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 61 del 2007, conv. con legge n. 87 del 2007: il commissario delegato individua in via di somma urgenza le soluzioni ottimali per lo smaltimento dei rifiuti e per l’eventuale smaltimento delle balle dei rifiuti; art. 1, comma 2, d.l. n. 263 del 2006, conv. con legge n. 290 del 2006: il commissario delegato può esercitare i poteri conferiti dalle ordinanze di protezione civile emanate per contrastare il contesto emergenziale; art. 5, comma 5, d.l. n. 263 del 2006, conv. con legge n. 290 del 2006: il commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti con poteri di ordinanza contingibile e urgente) e anche ai prefetti (art. 5 d.l. n. 61 del 2007, conv. con legge n. 87 del 2007: i prefetti della regione Campania assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative previsti nel d.l. 61 del 2007 e attuati dal commissario delegato; art. 5, comma 5, d.l. n. 263 del 2006, conv. con legge n. 290 del 2006: i prefetti collaborano con il commissario per l’emergenza rifiuti esercitando i poteri di ordine e sicurezza pubblica di cui sono titolari ex lege).
Tenuto conto che i sindaci possono ancora considerarsi titolari di potere di ordinanza ex artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267 del 2000 allorquando si tratti di tutelare genericamente la salute e l’incolumità pubbliche. In altri termini, quando si tratta di adottare misure (non meramente funzionali a preservare genericamente igiene, sanità e incolumità pubbliche, ma) positive, volte ad assicurare il ciclo di smaltimento dei rifiuti, la titolarità del potere di ordinanza spetta, come previsto dall’art. 5 del d.l. n. 263 del 2006 cit. (lex specialis rispetto alla previsione di cui all’art. 191 d. lgs. n. 152 del 2006), esclusivamente al commissario per l’emergenza rifiuti. Viceversa, quando il sindaco non adotti misure volte ad “assicurare il ciclo di smaltimento dei rifiuti”, ma solo misure atte a garantire, genericamente, che non vengano compromesse la salute e l’incolumità pubbliche e la integrità ambientale, ben può escludersi che si rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 5 di cui sopra. Invero, dall’ambito dei poteri di ordinanza ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. il legislatore del 2006 (d.l. n. 263 cit.) ha espunto la sola materia che attiene al ciclo di smaltimento dei rifiuti (ossia, in buona sostanza, i poteri riconosciuti ex art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, che conferisce ai sindaci il potere di adottare misure contingibili e urgenti per assicurare temporaneamente “speciali forme di gestione dei rifiuti”), ma non il potere di ordinanza funzionale ad assicurare, genericamente, salute e incolumità pubbliche e preservazione dell’integrità ambientale.
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza di intervenire, nonché della necessità di dare tutela a fondamentali valori costituzionali del nostro ordinamento (quali certamente devono ritenersi quelli della salute e dell’ambiente), che sussistano le condizioni per non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 6, 7 e 8 della legge 241/1990.
Considerato che, per tale motivo, l’amministrazione comunale di Caserta ha effettuato una ricognizione, prima di procedere in via autoritativa con l’emissione di apposita ordinanza, volta a individuare un sito, ove collocare temporaneamente i rifiuti, che soddisfacesse i requisiti elencati dal Commissario Delegato nella nota prot. 32008/CD-RIF del 24 dicembre 2007.
Visto che all’esito di tale ricognizione, è stata acquisita la disponibilità della Tecnocampus S.r.l., proprietaria, tra l’altro, dell’area industriale dimessa ex Graftech, sita al Viale dell’Industria, a concedere in comodato d’uso gratuito, per mesi sei, un capannone di circa mq 800, con possibilità d’accesso autonoma dalla via Appia antica di collegamento tra i Comuni di S.Nicola la Strada e Maddaloni.
Visto che l’ARPA Campania – Sezione di Caserta, dopo avere effettuato un sopralluogo e una verifica del sito, ha espresso, con nota prot. 93 del 4 gennaio 2008, il prescritto parere, favorevole con prescrizioni, all’utilizzo del capannone quale sito ove collocare temporaneamente i R.S.U..
VISTO che l’ASL UOPC CE/1, Distretto n. 25, con nota prot. n. 06/UOPC/2008 del 04.01.2008 ha espresso parere favorevole.
VISTA la delibera di Giunta comunale n° 3 del 7.01.08, al cui contenuto e ai cui allegati integralmente si rinvia come se fossero qui trascritti.
VISTO il verbale d’intesa del 4 gennaio 2008 sottoscritto presso l’Ufficio del Dirigente Area Tecnica Comunale dall’Ing. Mazzotti, dirigente comunale, e dall’Ing. Tedeschi, amministratore unico della società Tecnocampus s.r.l..
VISTA la nota ARPAC n° 167 dell’8.01.08 relativa alle modalità di trattamenti dei rifiuti incendiati.
VISTA la nota del Dirigente del Settore Ambiente, Ing. Antonio De Crescenzo, prot. n 2544 del 9 gennaio 2008 che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante.
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.
VISTO il Regolamento d’Igiene Urbana, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 137 del 20.12.1994.
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152.
VISTA la legge 7/08/1990, n. 241, novellata dalla legge 11/02/2005, n. 15.
O R D I N A
1. ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.l.gs. 267/2000 che i rifiuti solidi urbani presenti nelle strade cittadine con codice CER 200301, con esclusione di quelli combusti, vengano temporaneamente collocati all’interno del capannone situato nell’area industriale dimessa ex Graftech, sita al Viale dell’Industria, con accesso dalla via Appia antica di collegamento tra i Comuni di S. Nicola la Strada e Maddaloni;
2. al dirigente del settore ambiente di dare esecuzione alla presente ordinanza ponendo in essere tutti gli atti gestionali consequenziali;
INCARICA
del controllo dell’osservanza della presente ordinanza gli agenti del Comando della Polizia Municipale, nonché il Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente del Comune di Caserta e il relativo Gruppo Ispettivo Ambientale.
COMUNICA
– che, contro il presente atto, i soggetti interessati possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. o in alternativa al Capo della Stato; rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
– di trasmettere la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, al Ministro dell’Ambiente, al Presidente della Regione Campania, al Commissariato di Governo per l’Emergenza rifiuti, alla Prefettura di Caserta, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Questura di Caserta, al Comando provinciale della Guardia di Finanza; all’Amministrazione provinciale di Caserta; all’ASL UOPC – distretto 25; all’ARPAC di Caserta, alla Sace spa, al Comando della Polizia Municipale e al Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente del Comune.
Dalla Residenza Municipale, li 9 gennaio 2008
IL SINDACO
Ing. Nicodemo Petteruti